L’usufrutto rotativo su strumenti finanziari: definizione e fondamento.
L’ammissibilità di un patto, cosiddetto di rotatività, che, in sede di costituzione del diritto di usufrutto su strumenti finanziari, ne preveda la possibile surrogazione, senza effetti novativi, per volontà del nudo proprietario e/o dell’usufruttuario, deve riconoscersi in virtù della disciplina comune dell’usufrutto, quale ius in re aliena, in base alla quale l’identità dell’oggetto non è essenziale all’identità del diritto, qualora la cosa, oggetto del diritto, non rilevi in sé, bensì in ragione della sua natura e/o della sua funzione: ciò che consente, per l’appunto, in questi casi, la surrogazione della cosa, individualmente considerata, con un altra, avente la medesima natura e/o funzione, per ragioni indipendenti o dipendenti dalla volontà delle parti, ferma l’identità del rapporto, come originariamente costituito. Deve altresì riconoscersi in virtù del generale principio, sotteso alla normativa speciale vigente, secondo cui, in materia di vincoli su strumenti finanziari, a rilevare non sono gli strumenti nella loro individualità, bensì il valore economico che essi complessivamente rappresentano: e ciò in piena aderenza all’interesse del titolare del diritto, che non è rivolto al bene nella sua individualità, ma al suo valore economico.
Nicola Facchin